agevolazioni
immobili in piani particolareggiati art. 33 L. 388/2000
Not.
Valerio Auriemma, 29.01.2002, chiede:
Vorrei
sapere da qualche gentile collega che ha ricevuto atti aventi ad oggetto
terreni con l'agevolazione prevista dall’ art. 33, c. 3, L. 388/2000, all'anche alla luce della
interpretazione autentica contenuta nella nuova finanziaria, che tipo di
dichiarazione ha inserito in atto.
In
particolare se ha indicato gli estremi di approvazione del piano urbanistico
particolareggiato.
Non mi pare che la lettera della legge richieda
particolari formalità, a parte ovviamente la dichiarazione che l'utilizzazione
edificatoria avverrà in tre anni.
Not. Adriano Pischetola, risponde:
'Stricto iure' è vero, la legge non richiede
alcuna indicazione solenne e formale degli estremi di approvazione del piano particolareggiato...
eppure una tale indicazione (se
non desumibile aliunde, i.e. per esempio dal certificato di destinazione
urbanistica) ritengo che sia opportuno riportarla in atto per
evidenziare - soprattutto in sede di applicazione dell'imposta principale - che
l'area (dotata o meno di fabbricati) rientri di fatto in quel piano.
Talvolta non si tratterà di indicare
gli estremi di approvazione di alcun piano, [come nell'ipotesi di mero 'convenzionamento'
edilizio tra costruttore e Comune ( o Regione o altra entità)] o
quanto meno sarà opportuno menzionare gli estremi di approvazione della
convenzione da parte dell'organismo comunale di volta in volta competente,
(giunta o consiglio Comunale).
Tra l'altro è bene che da questa
dichiarazione emerga che il piano attuativo sia stato 'regolarmente approvato',
e non solo 'adottato', dovendosi collocare la stipula dell'atto di
trasferimento necessariamente dopo l'ultimazione completa dell'iter
procedimentale concluso con l'approvazione del piano stesso.
Certo, in mancanza di tale
indicazione in atto, si potrà sempre sopperire con una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio da esibire all'atto della registrazione (v. sul
punto CNN Studio n. 2/2001/T approvato dalla Commissione studi tributari
il 18.01.2001 e dal CNN lo 08.02.2001).
Ciò che invece - da un punto di
vista operativo - è senz'altro opportuno inserire (salvo anche qui ricorre ad una dichiarazione
sostitutiva da esibire unitamente alla richiesta di registrazione),
è la dichiarazione di voler utilizzare a scopi edificatori l'area entro cinque
anni (n.b. non 3 anni!) dal trasferimento, allo scopo di consentire
all'Ufficio delle Entrate di poter ritenere applicabile alla fattispecie il
trattamento fiscale agevolato.